Le dimissioni ed il licenziamento nel contratto a tempo determinato

È possibile rassegnare le dimissioni o licenziare un dipendente in costanza di un rapporto di lavoro a termine?

La risposta è negativa in quanto in tale tipologia di contratto si prevede una scadenza già prefissata mediante l'apposizione di un termine, pertanto non è normativamente previsto né il preavviso né il recesso anticipato da parte del lavoratore o datore di lavoro. Le uniche ipotesi di recesso “legittimo” nel rapporto di lavoro a tempo determinato (al contrario del tempo indeterminato dove è sempre possibile osservando il periodo di preavviso previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva) sono durante il periodo di prova o per giusta causa, ovvero un comportamento tanto grave da far venir meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore che costituisce il presupposto del rapporto di lavoro.

Ipotesi di giusta causa possono essere la mancata corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro per un periodo di tempo prolungato oppure l’insubordinazione di un lavoratore verso un superiore. L’eventuale recesso anticipato da parte di uno dei contraenti, al di fuori di queste due ipotesi, comporterà la corresponsione di un onere risarcitorio a carico del soggetto recedente.

Le suddette limitazioni sono comprensibili se andiamo ad analizzare il contenuto della normativa sul tempo determinato. Il lavoratore e l’azienda, con la firma del contratto di assunzione, si sono impegnati in un rapporto per un determinato periodo di tempo e l’eventuale recesso anticipato da parte di uno dei due potrebbe causare un danno, in certi casi non indifferente, all’altra parte. Per tale motivo il soggetto recedente potrebbe essere chiamato a risarcire il danno che in caso di dimissioni potrebbe essere coincidente con il valore dell’indennità di mancato preavviso previsto nei contratti a tempo indeterminato. Al contrario, in caso di licenziamento, l’azienda potrebbe essere tenuta a corrispondere al lavoratore le retribuzioni mancati fino alla chiusura naturale del contratto di assunzione.

 

È tuttavia possibile trovare un accordo tra le parti per effettuare le dimissioni volontarie o il licenziamento senza penali.


Benedetta Rea
Consulente del lavoro

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