Oneri Deducibili o Spese Detraibili? Questo è il dilemma!

Questi due termini spesso vengono confusi e utilizzati in maniera impropria, specialmente in sede di campagna dichiarativa e in relazione alle spese sostenute.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

 

Il TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi, individua all’articolo 10 e all’articolo 15 le voci di spesa che si classificano rispettivamente come deducibili e detraibili.

La principale differenza tra le due categorie è rappresentata dal fatto che mentre gli oneri deducibili possono essere dedotti dal reddito complessivo per determinare il reddito imponibile prima di calcolare l’imposta, le spese detraibili abbattono direttamente l’imposta dovuta.

 

In sintesi, mentre gli oneri deducibili agiscono sulla base imponibile, le spese detraibili invece riducono direttamente l’imposta da pagare.

 

I più classici esempi di oneri deducibili sono rappresentati da:

 

-          Contributi previdenziali versati a casse professionali di appartenenza o all’INPS;

-          Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali fino ad un massimo di € 5.164,57 annui;

-          Gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato.

 

Questi sono solamente alcuni esempi rispetto alla pluralità di ipotesi previste dal testo unico.

Per semplificazione vediamo un banale esempio numerico:

Ipotizziamo che un contribuente abbia un reddito complessivo pari ad € 15.000 e che abbia versato nel corso del periodo d’imposta un importo pari ad € 3.000 a titolo di contributi complementari.

Ecco che, in questo caso, il contribuente calcolerà le imposte dovute non su € 15.000 bensì sulla differenza data dal reddito complessivo e dal contributo versato, pari quindi ad € 12.000.

Considerato che la prima aliquota IRPEF è del 23%, è facile percepire il vantaggio fiscale ottenuto.

Infatti, mentre nel primo caso il contribuente avrebbe dovuto versare un’imposta pari ad € 3.450 (€15.000 x 23%), nel secondo caso sarà dovuta un’imposta pari ad € 2.760 (€12.000 x 23%).

Dunque, il vantaggio fiscale ottenuto sarà pari ad € 690.

 

Invece, le spese detraibili più conosciute sono rappresentate da:

 

-          le spese sanitarie;

-          le spese veterinarie;

-          le spese universitarie;

-          le spese funebri;

-          le spese per ristrutturazioni edilizie;

-          i premi per assicurazioni sulla vita;

-          gli interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.

 

L’elenco non è esaustivo ma riporta delle casistiche molto ricorrenti tra i contribuenti.

Anche in questo caso è facile comprendere l’effetto della detrazione tramite un esempio numerico.

Ricollegandoci al caso precedente, nella situazione in cui il reddito complessivo del contribuente fosse pari ad € 15.000, l’imposta dovuta sarebbe pari ad € 3.450.

Adesso ipotizziamo che il contribuente nel corso dell’anno abbia sostenuto delle spese mediche per € 1.000.

Sappiamo che le spese mediche sono detraibili per un importo pari al 19% delle stesse, tenendo conto di una franchigia pari ad € 129,11 purché siano pagate con metodi tracciabili.

Ecco che, in questo caso, l’imposta dovuta sarà pari ad € 3.284,53 in quanto verrà abbattuta per un importo pari ad € 165,47 dato dall’applicazione del 19% sull’importo delle spese mediche sostenute eccedenti la franchigia suddetta.

 

Queste sono le principali differenze tra gli oneri deducibili e le spese detraibili.

In entrambi i casi, è importante essere a conoscenza delle regole specifiche e dei limiti stabiliti dalla legge fiscale italiana ed affidarsi ad un professionista per la corretta imputazione degli importi stessi all’interno della propria dichiarazione dei redditi.

Marco Busdraghi
Dottore Commercialista

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