CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA - AMPLIAMENTO DEL TERMINE
L’articolo 1, comma 116, Legge n. 207/2024 ha modificato da 1 a 2 anni l’arco temporale entro il quale l’acquirente persona fisica di una nuova prima casa deve procedere alla vendita della precedente abitazione acquistata sempre con l’agevolazione prima casa, per non perdere l’applicazione delle aliquote agevolate su imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero su IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale.
L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta a interpello n.197/E/2025, ha chiarito che il termine di 2 anni valido per l’applicazione delle imposte indirette con aliquote agevolate sull’acquisto rileva anche per la fruizione dell’altra agevolazione consistente nel credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda una vendita di abitazione precedentemente acquistata coi benefici prima casa successiva al riacquisto della prima casa. La novità normativa introdotta (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha impatto su tutti gli atti relativi ai riacquisti della prima casa fatti nel corso del 2024 e avvenuti prima della vendita del precedente immobile. L’agevolazione prima casa viene applicata all’atto del rogito di acquisto della nuova abitazione per quanto riguarda l’applicazione delle imposte indirette.
E’ stato chiarito che il credito di imposta è concesso in via provvisoria al contribuente dopo il riacquisto nel presupposto che la vendita della precedente prima casa avvenga entro il termine di 2 anni dal rogito della nuova prima casa. In caso di mancato rispetto del termine biennale vi sarà la decadenza dall’agevolazione prima casa fruita per il riacquisto (cioè verranno applicate le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie e non più quelle agevolate) e verrà meno il diritto al credito di imposta.
Pertanto, ad esempio, se il nuovo acquisto che beneficia della agevolazione prima casa è stato fatto il 7 novembre 2024, il termine per alienare la precedente abitazione e non perdere la agevolazione sulle imposte indirette già fruita all’atto del rogito e non perdere, inoltre, la fruizione del credito di imposta sul riacquisto è fissato al 7 novembre 2026.
Resta, invece, ancora da chiarire da parte dell’Amministrazione finanziaria se il termine dei 2 anni (per fruire sia delle imposte indirette agevolate sia del credito di imposta) possa essere applicato anche alla fattispecie “opposta” in cui avviene la vendita della precedente abitazione prima del nuovo acquisto della prima casa.
Marco Busdraghi
Dottore Commercialista
