Certificazioni Uniche: non dimentichiamo nessuno!

La Certificazione Unica (cd. CU) è un documento fiscale che attesta e certifica l’acquisizione di un reddito non solo dei dipendenti e assimilati ma anche dei lavoratori autonomi, a provvigioni ed altre tipologie di redditi.

La Certificazione Unica serve sostanzialmente a dimostrare a due cose:

·  Certificare il versamento degli emolumenti dovuti ai suddetti destinatari.
·  Verificare che le cifre indicate corrispondano a quanto dichiarato dai destinatari stessi.

Pertanto, consente di attestare il regolare pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali, in quanto i dati contenuti al suo interno saranno propedeutici alla compilazione del modello 730, sia ordinario che precompilato e dell’Unico.

Per l’anno 2024 la Certificazione Unica dovrà essere consegnata entro il 18 marzo ed inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il medesimo termine. Solo per i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (es. lavoratori autonomi con P.IVA) il termine di invio telematico è previsto per il 31 ottobre 2024.  Resta comunque fermo, anche per tali percipienti, il termine di consegna al 18 marzo: per questa ragione lo Studio Audit consiglia in ogni caso di provvedere alla redazione ed invio di ogni tipo di CU entro il 18 marzo, lasciando come pura eccezione eventuali invii in periodi successivi. Inoltre, a breve sarà prevista l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata anche per le partite IVA e tale novità porterà all’unificazione definitiva del termine al 16 marzo di ogni anno.

Facciamo però un breve ripasso riguardo i soggetti che devono obbligatoriamente ricevere una Certificazione Unica: il più noto destinatario è di certo il lavoratore dipendente che durante l’anno ha percepito dal datore di lavoro somme soggette a ritenuta alla fonte ed a contribuzione previdenziali ed assistenziali; oltre a questo troviamo anche i cosiddetti “redditi assimilati al lavoro dipendente”, quali, per ricordarne alcuni, i tirocini, i compensi percepiti da amministratori di Società, i compensi dei Collaboratori Coordinati e Continuativi (cd. Co.Co.Co). 

Anche ai soggetti che partecipano all’attività aziendale, che non ricevono un compenso attestato da un cedolino paga ma per i quali l’azienda versa il premio Inail (es. collaboratori familiari, amministratori senza compenso), è obbligatorio inviare la Certificazione: in questo caso non verranno compilati i dati fiscali o previdenziali ma esclusivamente la parte inerente l’Inail indicando il n° della Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), il controcodice ed il Comune della sede di lavoro.
                           
I titolari o soci di aziende artigiane non dovranno invece ricevere alcuna Certificazione. 

I lavoratori autonomi con regime agevolato forfettario sono i percipienti più comunemente dimenticati: erroneamente si pensano esclusi dalla certificazione del compenso soltanto perché non applicano alcuna ritenuta d’acconto al momento della presentazione della fattura, ma ne sono esenti in virtù della normativa.

La certificazione dei compensi è prevista anche per i lavoratori autonomi occasionali, ovvero soggetti non titolari di Partita Iva che svolgono saltuariamente, senza vincolo di subordinazione e coordinamento, una prestazione lavorativa. Il loro tipo di attività dovrà essere contraddistinto dalla lettera “M” al punto 1 “causale del pagamento” e la Certificazione dovrà essere consegnata ed inviata telematicamente entro il 18 marzo, poiché soggetti per i quali è prevista la predisposizione della precompilata.                                                                                                 

Per ultimo segnaliamo la liquidazione degli utili, per i quali invece va redatto il cd. Modello Cupe (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) che non è soggetto ad alcun tipo di invio telematico ma deve essere comunque consegnato entro il 18 marzo 2024.

Benedetta Rea 
Consulente del Lavoro

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Modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche?